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Autodichiarazione di conformità

Via diretta alla marcatura CE in cui i fabbricanti autovalutano la conformità all'UE senza il coinvolgimento obbligatorio di terzi ed emettono la dichiarazione di conformità UE.

Definizione
Via diretta alla marcatura CE in cui i fabbricanti autovalutano la conformità all'UE senza il coinvolgimento obbligatorio di terzi ed emettono la dichiarazione di conformità UE.

Autodichiarazione di conformità — La via diretta del fabbricante alla conformità UE

L’autodichiarazione di conformità (chiamata anche autocertificazione o dichiarazione del fabbricante) è la via di valutazione della conformità in cui è il fabbricante stesso a valutare se il proprio prodotto è conforme a tutta la legislazione UE applicabile — senza il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato terzo — ed emette la dichiarazione di conformità UE (DoC) per dimostrare tale conformità.

È la via di valutazione della conformità più utilizzata per la marcatura CE. La maggior parte dei prodotti di elettronica di consumo, dispositivi IoT, apparecchiature radio e hardware embedded è idonea all’autodichiarazione. Tuttavia, autodichiarazione non significa “autocontrollata”: richiede test interni rigorosi, una documentazione tecnica completa e comporta la piena responsabilità legale del fabbricante.

Fatti chiave

DettaglioInformazione
Nota anche comeAutocertificazione, Modulo A (Controllo interno della produzione), dichiarazione del fabbricante
Via per la marcatura CESì — l’apposizione della marcatura CE consegue da un’autodichiarazione riuscita
Strumento giuridicoDichiarazione di conformità UE (DoC)
Chi esegue la valutazioneIl fabbricante (o un rappresentante autorizzato stabilito nell’UE)
È richiesto un terzo?Non obbligatorio — ma i laboratori di prova sono tipicamente utilizzati per la raccolta delle evidenze
Si applica aLa maggior parte dei prodotti ai sensi di RED, LVD, Direttiva EMC, Regolamento Macchine (determinate classi), GPSR
NON si applica aClassi di prodotto ad alto rischio che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato

Come funziona l’autodichiarazione di conformità

Il processo di autodichiarazione segue una struttura giuridica definita — non si tratta semplicemente del fabbricante che afferma “riteniamo che sia sicuro”. Comporta:

Fase 1: Individuare le direttive e i regolamenti applicabili

Determinare quale legislazione UE si applica al prodotto. Un modulo Wi-Fi, ad esempio, può rientrare in:

  • Direttiva sulle apparecchiature radio (RED, 2014/53/UE)
  • Direttiva Bassa Tensione (LVD, 2014/35/UE)
  • Direttiva EMC (2014/30/UE)
  • Direttiva RoHS (2011/65/UE)
  • GPSR (UE 2023/988) — per i prodotti destinati ai consumatori

Ogni direttiva deve essere affrontata nell’autodichiarazione.

Fase 2: Individuare e applicare le norme armonizzate

Le norme armonizzate, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, forniscono la presunzione di conformità: se il prodotto è conforme a una norma armonizzata, si presume legalmente che sia conforme al corrispondente requisito della direttiva.

L’applicazione delle norme armonizzate è ciò che rende praticabile l’autodichiarazione — senza di esse, il fabbricante dovrebbe dimostrare la conformità rispetto al testo normativo grezzo, cosa raramente fattibile.

Fase 3: Testare il prodotto rispetto alle norme

Il fabbricante deve ottenere l’evidenza tecnica che il prodotto soddisfa ogni norma applicabile. Ciò avviene tipicamente attraverso:

  • Laboratori di prova esterni accreditati — Per i test di compatibilità elettromagnetica (EMC), radio e sicurezza elettrica, i laboratori accreditati emettono rapporti di prova che fanno parte della documentazione tecnica.
  • Strutture di prova interne — Per alcuni test (es. verifica funzionale di base), i fabbricanti dotati di laboratori interni qualificati possono eseguire le prove autonomamente.
  • Documentazione degli enti di normazione — Per alcuni requisiti, l’applicazione di una checklist di progettazione tratta dalla norma può costituire evidenza sufficiente.

Punto critico: il fabbricante si assume la piena responsabilità legale dell’autodichiarazione. Se un prodotto in seguito causa un danno e la documentazione tecnica risulta inadeguata, è il fabbricante — non il laboratorio di prova — a essere legalmente responsabile.

Fase 4: Compilare la documentazione tecnica

La documentazione tecnica è l’evidenza documentale che il prodotto soddisfa tutti i requisiti applicabili. Deve includere:

  • Descrizione del prodotto e uso previsto
  • Elenco delle direttive, dei regolamenti e delle norme armonizzate applicabili
  • Disegni di progettazione, schemi e BOM (distinta base)
  • Risultati della valutazione del rischio
  • Rapporti di prova e risultati delle prove
  • Descrizione delle soluzioni progettuali per soddisfare i requisiti essenziali
  • Copia della dichiarazione di conformità UE

La documentazione tecnica deve essere conservata per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto e deve essere messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.

Fase 5: Emettere la dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE (DoC) è un documento giuridico formale con cui il fabbricante si assume la responsabilità esclusiva della conformità del prodotto. Deve contenere:

  • Nome e indirizzo del fabbricante
  • Identificazione del prodotto (modello, tipo, numero di lotto/serie)
  • Dichiarazione di conformità (“Il presente prodotto è conforme a…”)
  • Elenco delle direttive e delle norme armonizzate applicabili
  • Data, luogo e firma del firmatario autorizzato
  • Nome e qualifica della persona autorizzata

La DoC deve essere emessa in almeno una lingua ufficiale dell’UE.

Fase 6: Apporre la marcatura CE

Una volta emessa la DoC e completata la documentazione tecnica, il fabbricante appone la marcatura CE sul prodotto e/o sul suo imballaggio.

Autodichiarazione vs. valutazione da parte di terzi (organismo notificato)

Non tutti i prodotti sono idonei all’autodichiarazione. La legislazione UE assegna i prodotti a moduli di valutazione della conformità — il modulo determina se l’autodichiarazione è consentita o se deve essere coinvolto un organismo notificato.

Classe di prodottoViaÈ richiesto un organismo notificato?
Maggior parte dell’elettronica di consumo (LVD, EMC, RoHS)Modulo A — Autodichiarazione❌ No
Apparecchiature radio (RED) — norma armonizzata applicataModulo A — Autodichiarazione❌ No
Apparecchiature radio (RED) — nessuna norma armonizzataModulo H o esame UE del tipo✅ Sì
Dispositivi medici (Classe I)Variante del Modulo A❌ No
Dispositivi medici (Classe IIa/IIb/III)Moduli multipli✅ Sì
Macchine (non Allegato IV)Autodichiarazione❌ No
Macchine (Allegato IV — macchine pericolose)Organismo notificato✅ Sì
CRA — Prodotti di classe predefinitaAutodichiarazione❌ No
CRA — Prodotti di Classe II importanteValutazione da parte di terzi✅ Sì

Cosa NON significa l’autodichiarazione

L’autodichiarazione è spesso fraintesa. Non significa:

  • ❌ Nessun test richiesto — Test rigorosi sono sempre richiesti; il fabbricante semplicemente esegue o commissiona i test autonomamente anziché farli eseguire da un organismo notificato.
  • ❌ Nessuna documentazione richiesta — Una documentazione tecnica completa è obbligatoria.
  • ❌ Standard di sicurezza inferiori — Il prodotto deve soddisfare requisiti essenziali identici indipendentemente dalla via di conformità.
  • ❌ Nessuna responsabilità — Il fabbricante si assume la piena responsabilità legale della dichiarazione. Le autorità possono indagare, effettuare audit e imporre il richiamo se la dichiarazione risulta inesatta.
  • ❌ “Autocontrollata” — Le autorità di vigilanza del mercato verificano attivamente i prodotti. Possono richiedere ai fabbricanti di produrre la documentazione tecnica e avviare azioni di applicazione.

Il ruolo dei laboratori di prova accreditati

Sebbene l’autodichiarazione non richieda un organismo notificato, i fabbricanti utilizzano quasi sempre laboratori di prova accreditati per generare l’evidenza di prova per la documentazione tecnica. È importante comprendere questo punto:

  • Laboratorio accreditato (es. CETECOM, SGS, TÜV, Bureau Veritas) — Emette rapporti di prova che dimostrano la conformità a norme specifiche (es. EN 303 645, ETSI EN 301 489, IEC 62368). Il laboratorio non certifica il prodotto; fornisce l’evidenza di prova.
  • Organismo notificato — Un organismo designato più formalmente che esegue una valutazione della conformità indipendente del progetto del prodotto e/o del processo di fabbricazione. Richiesto solo per moduli e classi di prodotto specifici.

Per la maggior parte delle apparecchiature radio ai sensi della RED con norme armonizzate applicate, la via dell’autodichiarazione con test di laboratorio accreditato è sufficiente.

Autodichiarazione e rischio di vigilanza del mercato

I prodotti immessi sul mercato dell’UE tramite autodichiarazione sono soggetti a vigilanza attiva del mercato da parte delle autorità nazionali:

  • Le autorità possono richiedere la documentazione tecnica in qualsiasi momento durante il periodo di conservazione di 10 anni.
  • I prodotti possono essere sottoposti a test indipendenti da parte degli organismi di vigilanza del mercato.
  • In caso di non conformità accertata, le autorità possono imporre:
    • La correzione del prodotto (se possibile)
    • Il richiamo dal mercato
    • Il divieto di ulteriori vendite
    • La notifica pubblica della non conformità
    • Sanzioni amministrative (gli importi sono stabiliti dalla legislazione dello Stato membro)

Un’autodichiarazione tecnicamente carente scoperta dopo l’immissione sul mercato è significativamente più costosa rispetto all’investimento in test pre-commercializzazione rigorosi.

Termini correlati

  • Dichiarazione di conformità — Il documento formale emesso come esito del processo di autodichiarazione.
  • marcatura CE — Il risultato visibile di un’autodichiarazione completata; la marcatura CE può essere apposta solo dopo l’emissione della DoC.
  • Valutazione della conformità — Il processo complessivo di cui l’autodichiarazione è una delle vie.
  • Documentazione tecnica — La spina dorsale documentale di qualsiasi autodichiarazione; deve essere completa prima dell’emissione della DoC.
  • Organismo notificato — L’alternativa di terzi quando l’autodichiarazione non è consentita per una classe di prodotto.
  • Modulo A — La denominazione formale del modulo di valutazione della conformità per autodichiarazione nella legislazione UE.

Inovasense supporta i produttori di hardware lungo l’intero processo di autodichiarazione — dalla mappatura delle direttive applicabili e dalla selezione delle norme armonizzate alla compilazione della documentazione tecnica e alla preparazione della dichiarazione di conformità UE. Individuiamo quali norme si applicano, commissioniamo i test di laboratorio accreditato ove necessario e garantiamo che la documentazione tecnica sia pronta per l’audit prima che venga apposta la marcatura CE. Consultate i nostri servizi di conformità UE.

Riferimenti ufficiali